Consolari Esercitate dalla Missione Diplomatica 1. La missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. I funzionari diplomatici nell'esercizio delle predette funzioni godono dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione di cui godono i funzionari consolari. 2. La missione diplomatica dello Stato di invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari. 3. I funzionari diplomatici designati ad esercitare funzioni consolari continuano a dogere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' di cui godono in base al loro status proprio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari