e cessazione dei privilegi e delle immunita' consolari 1. Ogni membro dell'Ufficio consolare gode dei privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione dopo la notifica effettuata alle autorita' competenti dello Stato di residenza e a partire dal suo ingresso in tale Stato per raggiungere il proprio ufficio o, se si trovi gia' su tale territorio, a partire dalla assunzione delle sue funzioni, presso l'Ufficio consolare. 2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare con lui conviventi, come pure i membri del personale domestico, beneficiano dei privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date; quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in base al paragrafo 1 del presente articolo o quella alla quale sono divenuti membri della suddetta famiglia o del suddetto personale domestico, Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', come pure quelli dei familiari con lui conviventi, dei membri del suo personale domestico, terminano normalmente alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che gli sia Stato concesso a tal fine, ma sussistono fino a quel momento, anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi ed immunita' cessano non appena esse avranno smesso di appartenere alla famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare, rimanendo tuttavia inteso che, se dette persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza a una scadenza ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sussistono fino al momento della loro partenza. 4. Tuttavia, per quanto riguarda gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nello esercizio delle sue funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata. 5. In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i familiari conviventi con lui, continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano, sino alla prima delle seguenti date: quella alla quale lasciano il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che venga loro concesso a tal fine.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art33 · fonte del testo

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