' da Giurisdizione 1. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'immunita' della giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresi' dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

  • a)di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell'ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato d'invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;
  • b)di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'ufficio Consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;
  • c)di una azione concernente una attivita' professionale o commerciale esercitata dal Capo dell'Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;
  • d)di una azione integrata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile. 2. Nessuna misura di esecuzione puo' essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui alle lettere a) b) c) e d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita' della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza. 3. I membri dell'ufficio consolare diversi dal Capo dell'ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:
  • a)dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato d'invio; oppure
  • b)siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art36 · fonte del testo

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