1. Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento penale, esso deve essere trattato con i riguardi dovuti alla sua posizione ufficiale ed in maniera di ostacolare il meno possibile l'esercizio delle sue funzioni. 2. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei casi in cui il reato di cui e' incolpato sia punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di privazione della liberta' e che sia di natura dolosa. L'ordine che priva il funzionario consolare della sua liberta' personale deve essere emesso, in ogni caso, dall'autorita' giudiziaria ordinaria. 3. Se il funzionario o l'impiegato consolare e' sottoposto a procedimento penale o posto in stato di arresto o di detenzione preventiva, l'autorita' competente deve informare immediatamente il capo dell'Ufficio consolare dello Stato di invio. Se quest'ultimo e' esso stesso oggetto di una delle predette misure lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per la via diplomatica. Le procedure relative devono essere condotte e concluse il piu' rapidamente possibile. 4. L'esito di ogni procedura penale relativa ad un funzionario o impiegato consolare dello Stato di invio deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio consolare dall'autorita' competente. Tuttavia se il capo dell'Ufficio consolare e' esso stesso oggetto del procedimento, la comunicazione sara' fatta dallo Stato di residenza allo Stato di invio per via diplomatica.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art14 · fonte del testo

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