alle Navi dello Stato di Invio In caso di Avaria 1. Qualora le navi dello Stato di invio affondino, si incaglino oppure subiscano altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, le Autorita' competenti di detto Stato sono tenute ad informarne quanto prima l'ufficio consolare e a comunicare ad esso le misure adottate per salvare l'equipaggio, la nave, le merci e le altre proprieta'. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato di invio che abbiano subito un incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorita' dello Stato ricevente diano assistenza a tal fine. 3. Nel caso in cui la nave dello Stato di invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengono ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente o siano stati trasportati nei porti di detto Stato ed il comandante della nave o il proprietario o l'agente della societa' di navigazione o l'assicuratore interessato non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o agire, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine. 4. La nave dello Stato di invio, che ha subito l'incidente, le sue merci, le provviste di bordo e gli oggetti recuperati, non sono assoggettati nello Stato ricevente a diritti doganali ne' ad altro onere fiscale a meno che non vengano utilizzati, venduti o in qualsiasi altro modo immessi in consumo, nello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art19 · fonte del testo

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