A BORDO DELLA NAVE 1. Le Autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato di invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o ai loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni. In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute. 2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle autorita' competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti del comandante della nave o di membri dell'equipaggio. 3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione del porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone dal territorio, compiuti dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute dalle Autorita' competenti di detto paese al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque. 4. Salvo che su richiesta del comandante della nave o dei funzionari consolari o con il loro assenso, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillita', la sicurezza e l'ordine pubblico. 5. Salvo che su richiesta o col consenso del comandante della nave o del funzionario consolare, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato di invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti:

  • a)reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto;
  • b)reati che rurbino la tranquillita' e sicurezza dello Stato ricevente;
  • c)atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone nel territorio alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico degli stupefacenti;
  • d)gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art18 · fonte del testo

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