[1]Responsabilita' in caso di trasporto di veicoli ferroviari a titolo di merce

[2]§1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari che viaggiano sulle proprie ruote e che sono consegnati al trasporto a titolo di merce, il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o avaria del veicolo, o delle sue parti, verificatasi dal momento dell'assunzione in carico fino alla riconsegna, nonche' del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, a meno che non provi che il danno non derivi da una sua colpa. §2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla perdita degli accessori che non sono iscritti sui due lati del veicolo o menzionati sull'inventario che li accompagna.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art24 · fonte del testo

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