[1]DI PERSONE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

[2]1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la comparizione dinanzi alla propria Autorita' giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Ai testimoni ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' le diarie e le indennita' nella misura prevista dalla legge della Parte richiedente. 3. La persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio dell'altra Parte. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente, trascorsi sette giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'Autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria, ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art16 · fonte del testo

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