DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, su richiesta, si impegna:

  • a)a prestare all'altra Parte assistenza per il compimento di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti, all'assunzione di prove e all'acquisizione di perizie;
  • b)a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza, necessarie per un procedimento giudiziario;
  • c)a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art7 · fonte del testo

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