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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992 · Legge 12 marzo 1996, n. 171
- Aggiornato al
- 30 marzo 1996
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA…
- Art. 2GENERALI 1. Le Parti adottano ogni misura appropriata per prevenire, controllare e…
- Art. 3, CONTROLLO E RIDUZIONE 1. Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione…
- Art. 4Le Parti predispongono programmi per sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.
- Art. 5-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche…
- Art. 6DI INFORMAZIONI Le Parti procedono il prima possibile, ad uno scambio di informazioni il…
- Art. 7' Le Parti appoggiano adeguate iniziative internazionali volte ad elaborare regole…
- Art. 8DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne' i…
- Art. 9BILATERALE E MULTILATERALE 1. Le Parti rivierasche concludono su una base di uguaglianza…
- Art. 10Sono organizzate tra le Parti rivierasche consultazioni in base a principi di…
- Art. 11E VALUTAZIONE IN COMUNE 1. Nell'ambito della cooperazione generale prevista all'articolo…
- Art. 12' COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO Nel quadro della cooperazione generale prevista all'articolo…
- Art. 13DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI RIVIERASCHE 1. Le Parti rivierasche scambiano, nell'ambito…
- Art. 14DI ALLERTA E DI ALLARME Le Parti rivierasche si informano reciprocamente, senza indugio…
- Art. 15RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano…
- Art. 16DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le informazioni rela- tive allo…
- Art. 17DELLE PARTI 1. La prima riunione delle Parti e' convocata non oltre un anno dopo la data…
- Art. 18DI VOTO 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le…
- Art. 19Il Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti…
- Art. 20Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.
- Art. 21ALLA CONVENZIONE 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Le…
- Art. 22DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo…
- Art. 23La presente Convenzione e' aperta ad Helsinki, dal 17 al 18 marzo 1992 compreso, e…
- Art. 24Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite esercita le funzioni di…
- Art. 25, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. La presente Convenzione e' soggetta alla…
- Art. 26IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 27In ogni tempo, successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a…
- Art. 28AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e…
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