DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI RIVIERASCHE 1. Le Parti rivierasche scambiano, nell'ambito di accordi o di altre intese pertinenti concluse secondo l'articolo 9 della presente Convenzione, i dati ragionevolmente disponibili, in particolare sulle seguenti questioni:

  • a)Stato ambientale delle acque transfrontaliere;
  • b)Esperienza acquisita nell'attuazione e nello sfruttamento della migliore tecnologia disponibile e dei risultati dei lavori di ricerca-sviluppo;
  • c)Dati relativi alle emissioni e dati di monitoraggio;
  • d)Provvedimenti adottati e previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero;
  • e)Autorizzazioni o disposizioni regolamentari rilasciate dall'Autorita' competente o dall'Organo appropriato e concernente le discariche di acque reflue. 2. Al fine di armonizzare i limiti di emissione, le Parti rivierasche procedono a scambi di informazioni sulle loro rispettive regolamentazioni nazionali. 3. Qualora una Parte rivierasca domandi ad una altra Parte rivierasca di comunicarLe dati o informazioni che non sono disponibili, quest'ultima Parte fa ogni sforzo per accedere alla domanda ma puo' anteporre all'espletamento della richiesta la condizione che la Parte che ha fatto la domanda prenda a proprio carico le spese ragionevoli derivanti dalla raccolta, e se del caso, dall'elaborazione di tali dati o informazioni. 4. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti rivierasche facilitano lo scambio della migliore tecnologia disponibile, favorendo in particolare: lo scambio commerciale della tecnologia disponibile; contatti e la cooperazione industriale diretti, ivi compreso con le co-imprese; scambio di informazioni e di dati di esperienza, erogazione di assistenza tecnica. Inoltre le Parti rivierasche intraprendono programmi comuni di formazione ed organizzano i seminari e le riunioni necessarie.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art13 · fonte del testo

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