delle capacita', educazione e sensibilizzazione del pubblico 1. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle capacita' - ovverosia del rafforzamento delle istituzioni, della formazione e dello sviluppo delle attitudini locali e nazionali pertinenti - per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'. Si adoperano per promuovere, secondo quanto conviene, il rafforzamento delle capacita': (a) grazie a una piena partecipazione della popolazione locale a tutti i livelli, in particolare a livello locale, specialmente delle donne e dei giovani, con la cooperazione di organizzazioni non governative e locali; (b) rafforzando le capacita' di formazione e di ricerca a livello nazionale nel campo della desertificazione e della siccita'; (c) creando servizi di sostegno e di volgarizzazione, e/o rafforzandoli, per una diffusione piu' efficace delle tecnologie e dei metodi pertinenti, istruendo volgarizzatori e membri delle organizzazioni rurali ai metodi partecipativi della conservazione e dell'utilizzazione durevole delle risorse naturali; (d) incoraggiando l'utilizzazione e la diffusione delle conoscenze, capacita' operative e pratiche delle popolazioni locali nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica, ogni volta cio' sia possibile; (e) adattando se necessario le tecnologie ecologicamente razionali e i metodi tradizionali d'agricoltura e di pastorizia pertinenti alle condizioni socio-economiche moderne; (f) fornendo un'istruzione appropriata relativa all'utilizzazione delle fonti energetiche sostitutive, in particolare delle fonti energetiche rinnovabili, e fornendo debite tecnologie al fine, segnatamente, di ridurre la dipendenza nei riguardi della legna da ardere; (g) grazie alla cooperazione, come hanno convenuto di comune intesa, in vista di rafforzare la capacita' dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, di stabilire ed eseguire programmi nell'ambito della raccolta, dell'analisi e dello scambio d'informazioni, in applicazione dell'articolo 16; (h) grazie a formule innovatrici destinate a promuovere nuovi mezzi d'esistenza, compresa l'istruzione per acquisire nuove qualifiche; (i) formando persone capaci di decidere e di gestire nonche' personale incaricato della raccolta e dell'analisi di dati, della diffusione e dell'impiego delle informazioni concernenti la siccita' fornite dai sistemi di allarme precoce, e della produzione alimentare; (j) grazie ad un migliore funzionamento delle istituzioni e dei quadri giuridici nazionali esistenti e, se necessario, grazie alla creazione di nuove istituzioni e di nuovi quadri nonche' al rafforzamento della pianificazione delle strategie e della gestione; e (k) mediante programmi di scambio di personale destinati a rafforzare le capacita' nei Paesi Parte colpiti grazie ad un processo interattivo di apprendimento e di studio a lungo termine. 2. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, effettuano, in cooperazione con le altre Parti e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, secondo quanto conviene, un esame pluridisciplinare delle capacita' e installazioni disponibili a livello locale e nazionale, e delle possibilita' di rafforzarle. 3. Le Parti cooperano tra loro e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, nonche' con organizzazioni non governative, per intraprendere e sostenere programmi di sensibilizzazione e d'educazione del pubblico nei Paesi Parte colpiti e, se e' il caso, nei Paesi Parte non colpiti al fine di far meglio capire quali sono le cause e gli effetti della desertificazione e della siccita' e quanto sia importante raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione. A tal fine esse: (a) organizzano campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico; (b) si adoperano per promuovere in modo permanente l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti, nonche' un'ampia partecipazione di quest'ultimo alle attivita' educative e di sensibilizzazione; (c) promuovono la creazione di associazioni che contribuiscono a sensibilizzare il pubblico; (d) approntano e scambiano materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico, possibilmente nelle lingue locali, scambiano e distaccano esperti per istruire il personale dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, all'attuazione di programmi educativi e di sensibilizzazione, e traggono pienamente profitto dal materiale educativo disponibile negli organismi internazionali competenti; (e) valutano i bisogni in materia di educazione nelle zone colpite, elaborano programmi scolastici appropriati e sviluppano a seconda dei bisogni programmi educativi e d'alfabetizzazione degli adulti e le possibilita' offerte a ciascuno, in particolare alle ragazze e alle donne, per identificare, conservare nonche' utilizzare e gestire durevolmente le risorse naturali delle zone colpite; e (f) elaborano programmi partecipativi pluridisciplinari che integrano la sensibilizzazione ai problemi di desertificazione e di siccita' nei sistemi d'educazione e nei programmi d'insegnamento extrascolastici, d'istruzione degli adulti, di tele-insegnamento e di insegnamento pratico. 4. La Conferenza delle Parti costituisce e/o rafforza reti di centri regionali d'educazione e di formazione per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'. Queste reti sono coordinate da un'istituzione creata o designata a questo effetto al fine di istruire il personale scientifico, tecnico e di gestione e di rafforzare le istituzioni incaricate dell'educazione e dell'istruzione nei Paesi Parte colpiti, ove occorra, per l'armonizzazione dei programmi e l'organizzazione di scambi di esperienze tra tali istituzioni. Queste reti cooperano strettamente con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, per evitare doppioni.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari