dei programmi d'azione nazionali A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, prevedere nel quadro dell'elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccita' in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, i campi d'attivita' seguenti: (a) l'accrescimento delle capacita', l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonche' le risorse e i meccanismi finanziari; (b) l'eliminazione della poverta' e il miglioramento della qualita' della vita umana; (c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestione sostenibili delle attivita' agricole, dell'allevamento e della silvicoltura, nonche' attivita' intersettoriali; (d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici; (e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine; (f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfruttamento e l'utilizzazione efficaci delle risorse idriche; (g) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccita'; (h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccita' di sistemi d'informazione, di valutazione e di assistenza operativa nonche' di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali; (i) lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive; (j) la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversita' biologica, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversita' biologica; (k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazione e la siccita'; e (l) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che permettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l'altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla siccita', con la partecipazione delle comunita' colpite e della societa' in generale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-iii-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari