d'azione nazionali 1. I programmi d'azione nazionali hanno lo scopo d'identificare i fattori che contribuiscono alla desertificazione e i provvedimenti concreti da adottare per lottare contro quest'ultima e per attenuare gli effetti della siccita'. 2. I programmi d'azione nazionali precisano il ruolo che spetta rispettivamente allo Stato, agli enti locali e ai gestori delle terre nonche' le risorse disponibili e necessarie. Devono inoltre: (a) definire strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita', porre l'accento sull'attuazione ed essere integrati alle politiche nazionali di sviluppo sostenibile; (b) poter essere modificati in funzione dell'evoluzione della situazione ed essere sufficientemente flessibili a livello locale per adattarsi alle differenti condizioni socio-economiche, biologiche e geofisiche; (c) prestare attenzione particolare all'applicazione di misure preventive per le terre che non sono ancora degradate o che lo sono soltanto leggermente; (d) rafforzare le capacita' climatologiche, meteorologiche e idrologiche nazionali e i mezzi per lanciare allarmi precoci di siccita'; (e) promuovere politiche e rafforzare i quadri istituzionali atti a permettere di sviluppare la cooperazione e il coordinamento, in spirito di compartecipazione, tra la comunita' dei donatori, i poteri pubblici a tutti i livelli, le popolazioni locali e i gruppi comunitari, e facilitare l'accesso delle popolazioni locali all'informazione e alle tecnologie appropriate; (f) prevedere la partecipazione effettiva ai livelli locale, nazionale e regionale di organizzazioni non governative e delle popolazioni locali, e in particolare degli utenti delle risorse, segnatamente i coltivatori e i pastori e le organizzazioni che li rappresentano, facendo posto in uguale misura alle donne e agli uomini, alla pianificazione delle politiche, al processo decisionale nonche' all'attuazione e all'esame dei programmi d'azione nazionali; e (g) prevedere l'obbligo di fare il punto, ad intervalli regolari, sull'attuazione di tali programmi e presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. 3. I programmi d'azione nazionali possono prevedere segnatamente tutte o parte delle misure qui di seguito per prevenire ed attenuare gli effetti della siccita': (a) la creazione di sistemi d'allarme precoce, comprese le installazioni locali e nazionali e sistemi comuni ai livelli subregionale e regionale, nonche' i meccanismi per aiutare le persone trasferite per ragioni ecologiche, e/o il loro rafforzamento, secondo quanto conviene; (b) il rafforzamento dei dispositivi preventivi e di gestione delle situazioni di siccita', compresi i piani d'intervento urgente ai livelli locale, nazionale, subregionale e regionale, tenendo conto sia delle previsioni climatiche stagionali sia delle previsioni annuali; (c) l'attuazione e/o il rafforzamento, secondo quanto conviene, di sistemi di sicurezza alimentare, comprese le installazioni di deposito e di commercializzazione, in particolare in zone rurali; (d) l'elaborazione di progetti miranti a promuovere nuovi mezzi d'esistenza suscettibili di assicurare redditi nelle zone soggette alla siccita'; e (e) l'elaborazione di programmi d'irrigazione durevoli per le colture e l'allevamento. 4. Tenuto conto della situazione di ogni Paese Parte colpito e dei suoi propri bisogni, i programmi d'azione nazionali prevedono tra l'altro, secondo quanto conviene, provvedimenti in tutti o parte degli ambiti prioritari qui di seguito, che hanno un rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccita' nelle zone colpite e concernono le loro popolazioni: promozione di nuovi mezzi d'esistenza e miglioramento del contesto economico nazionale nell'ottica di consolidare i programmi di eliminazione della poverta' e di sicurezza alimentare, dinamica demografica, gestione durevole delle risorse naturali, pratiche agricole ecologicamente durevoli, valorizzazione ed utilizzazione efficace di diverse fonti energetiche, quadri istituzionali e giuridici, rafforzamento dei mezzi di valutazione e di monitoraggio, segnatamente con la creazione di servizi idrologici e meteorologici, e rafforzamento delle capacita', educazione e sensibilizzazione del pubblico.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art10 · fonte del testo

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