d'azione subregionali, regionali e congiunti 1. I Paesi Parte colpiti della regione possono, conformemente all'articolo 11 della Convenzione, elaborare ed eseguire un programma d'azione subregionale e/o regionale destinato a completare i programmi d'azione nazionali e a renderli piu' efficaci. Due o piu' Parti della subregione possono pure convenire l'elaborazione di un programma d'azione congiunto. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti. Questi programmi devono inoltre comportare attivita' di ricerca-sviluppo concernenti determinati ecosistemi nelle zone colpite. 3. Per elaborare e attuare i programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti, i Paesi Parte colpiti della regione devono, secondo quanto conviene: (a) definire, in collaborazione con le istituzioni nazionali, gli obiettivi nazionali in materia di lotta contro la desertificazione che fossero gia' agevolmente conseguibili con questi programmi, nonche' le attivita' che questi ultimi permetterebbero di svolgere in modo efficace; (b) valutare le capacita' e le attivita' operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; e (c) analizzare i programmi esistenti in materia di desertificazione comuni alle Parti della regione nonche' i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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