1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013. 2. Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtu' dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 3. Il presente trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. 4. In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso. 5. In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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