Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art50 · fonte del testo

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