In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte della Croazia nel recepimento o nell'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, nonche' degli atti adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona da parte delle istituzioni ai sensi del titolo VI del TUE o della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Commissione puo' adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalita' di applicazione entro la fine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa e previa consultazione degli Stati membri. Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra la Croazia e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art39 · fonte del testo

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