1. La Autorita' sara' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorita' nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adottera' in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorita' o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorita', in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. L'Autorita' godra' per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Ifalia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc. 4. L'Autorita' sara' autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art4 · fonte del testo

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