1. L'Agenzia avra' il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la propria Sede. L'Italia si adoperera' affinche' le necessarie autorizzazioni siano rilasciate tempestivamente per consentire all'Agenzia di installare e mettere in funzione antenne fisse e mobili, come pure altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite. 2. L'Italia autorizzera' l'Agenzia, in virtu' della normativa in vigore, a utilizzare le frequenze radio necessarie al funzionamento degli equipaggiamenti di cui al paragrafo pretendente. L'Agenzia scegliera' le frequenze di comune accordo con l'Italia. L'Italia adempira' alle formalita' nazionali e internazionali necessarie e adottera' ogni provvedimento necessario per consentire all'Agenzia di ottenere e mantenere l'utilizzo delle frequenze radio. 3. L'Italia adottera' ogni provvedimento necessario per eliminare eventuali interferenze provocate da trasmissioni radio poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, incluse le interferenze provocate dal traffico aereo, al fine di impedire la violazione dei livelli di protezione. A tal fine, l'Italia adottera' su richiesta dell'Agenzia, ai sensi della vigente normativa, una procedura tesa a garantire che non siano costruite nei pressi della Sede strutture che potrebbero generare interferenze radio con le bande di frequenza utilizzate dall'Agenzia e inoltre che il terreno, gli edifici e le strutture situati nei pressi delle stazioni abbiano un diritto di veduta in modo da impedire che la costruzione di nuove strutture o l'elevazione delle strutture esistenti interferisca con il punto di osservazione delle stazioni.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art8 · fonte del testo

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