GENERALE 1. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorita' ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconoscera' e converra' che per il buon funzionamento dell'Autorita' sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorita' manterra' stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3.

  • a)Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorita', su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.
  • b)I suddetti servizi saranno forniti all'Autorita' a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adoperera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenza o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5.
  • a)L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorita' garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee. L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee. Il reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili. Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costittizione delle sezioni e delle classi.
  • b)L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art3 · fonte del testo

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