[1]ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

[2]LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (successivamente denominata "l'Autorita'") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 173 del 23 gennaio 2002 che istituisce l'Autorita'; CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorita' a Parma; CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.173/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile all'Autorita', e che l'articolo 43 del detto regolamento precisa che al personale della Autorita' si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonche' ad altri aspetti; CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sara' disciplinato dal presente Accordo e dalie intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma; INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e eli funzionamento delle strutture della Autorita' in Italia, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SEDE I. L'Italia mettera' a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorita' italiane. 2. Per "sede" si intendono:

  • a)gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Autorita' ed indicati come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessita';
  • b)gli "edifici, locali e terreni" che la Autorita' utilizzera' temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorita' occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorita' provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art1 · fonte del testo

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