[1]Rapporti con la comunita' imprenditoriale

[2]Le Parti convengono:

  • a)di garantire la trasparenza e la pubblicita', per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. E' auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
  • b)sulla necessita' di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunita' imprenditoriale;
  • c)di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonche' i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
  • d)di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD;
  • e)di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art77 · fonte del testo

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