[1]Regolamentazione efficace e trasparente

[2]1. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante:

  • a)pubblicazione ufficiale, oppure
  • b)altra forma scritta o elettronica. 2. Ciascuna delle Parti rende noti a tutti gli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari. La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'OCSE, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei contatti bilaterali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art127 · fonte del testo

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