[1]Ordine di presentare elementi di prova

[2]1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte o di un terzo, il tribunale puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.

[3]2. Su richiesta di una parte, il tribunale puo' ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art59 · fonte del testo

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