[1]Trasferimento di tecnologie

[2]1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art159 · fonte del testo

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