[1]Trasferimento di tecnologie

[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle loro rispettive regioni sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e il subappalto. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, attraverso tra l'altro lo sviluppo del capitale umano e di un quadro giuridico. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure opportune per prevenire o controllare le modalita' o le condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che potrebbero incidere negativamente sul trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o un abuso di un'asimmetria evidente dell'informazione nel corso della negoziazione delle licenze. 3. La parte CE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese ubicate sul suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese degli Stati del CARIFORUM cosi' da consentire a detti Stati di dotarsi di una base tecnologica solida. La parte CE si adopera per sottoporre alla discussione e all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le eventuali misure di cui e' a conoscenza.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art142 · fonte del testo

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