[1]Obiettivo e principi

[2]1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo. 2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art139 · fonte del testo

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