[1]Nuovi servizi finanziari

[2]Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per i motivi di cui all'articolo 126 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art128 · fonte del testo

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