[1]* Sotto-Commissioni 1. La Commissione puo' istituire sotto-commissioni per specie, gruppi di specie o settori geografici. 2. Ciascuno Stato Membro che partecipa ai lavori di qualunque Sotto-commissione istituita ai sensi dell'articolo VI della Convenzione e' rappresentato in questa sotto-commissione dai suoi delegati o loro supplenti, che possono essere coadiuvati da esperti o da consiglieri. 3. La sotto-commissione si riunisce in sessione ordinaria assieme alla sessione ordinaria della Commissione. Tutte le altre sessioni della sotto-commissione possono aver luogo sul posto ed alle date decise dalla Commissione o dalla sotto-commissione stessa dopo aver riferito alla Commissione. Ciascuna sotto-commissione sceglie il suo Presidente. 4. Sono membri di una sotto-commissione tutti gli Stati membri che durante una sessione ordinaria della Commissione, notificano a quest'ultima il loro desiderio di essere considerati come membri della sotto-commissione. La composizione di ciascuna sotto-commissione sara' esaminata in ciascuna delle sessioni ordinarie della Commissione. 5. I Paesi che diverranno membri della Commissione nel periodo compreso tra due delle sue riunioni ordinarie potranno divenire membri di una o piu' sotto-commissioni mediante notifica scritta in questo senso al Presidente della Commissione, che dovra' informarne gli altri paesi membri. Il Presidente dovra' inoltre informare la Commissione nella sua successiva riunione ordinaria, della inclusione del nuovo membro nella o nelle sotto-commissioni. L'inclusione sara' effettiva alla data della notifica al Presidente, a meno che tale notifica non specifichi un'altra data. 6. Nessun paese membro potra' ritirarsi dalle sotto-commissioni di cui fa parte durante il periodo compreso tra due riunioni ordinarie. 7. Il regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis, salvo per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio, ad ogni sotto-commissione ma puo' essere completato da articoli supplementari relativi al funzionamento delle sue riunioni e l'esercizio delle sue funzioni e competenze in virtu' dell'articolo VI della Convenzione.

[2]*Note 1. Nella sua Seconda Riunione ordinaria (Madrid novembre-dicembre 1972) il Consiglio decide di modificare l'articolo 12 del Regolamento interno della Commissione, conservando i punti 1-2-3 e 4 ed incorporando un nuovo testo per i punti 5 e 6. Il punto 5 del testo primitivo e' mantenuto, ma diviene il punto 7. (Rapporto biennale 1972-73, Ia parte - Appendice 1 all'Annesso 4). 2. Nella sua terza riunione ordinaria (Parigi, novembre-dicembre 1973) la Commissione adotta la risoluzione del Consiglio. (Rapporto Biennale 1972-73 II Parte).

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art12 · fonte del testo

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