Articolo III 1. Le Parti contraenti hanno convenuto di creare e di mantenere in funzione una commissione denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in appresso designata la Commissione) il cui ruolo sara' di conseguire gli scopi della presente Convenzione. 2. Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nella Commissione da tre delegati al massimo, che potranno essere assistiti da esperti e da consiglieri. 3. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni della Commissione sono adottate alla maggioranza delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente disponendo di un voto. Il quorum e' costituito dai due terzi delle Parti contraenti. 4. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Sessioni straordinarie possono essere convocate in ogni tempo a richiesta della maggioranza delle Parti contraenti o per decisione del Consiglio istituito ai sensi dell'articolo V. 5. Nella sua prima sessione e successivamente ad ogni sessione ordinaria, la Commissione designera' tra i suoi Membri un Presidente, un primo Vice-Presidente ed un secondo Vice-Presidente che saranno rieleggibili una sola volta. 6. Le riunioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari sono pubbliche a meno che la Commissione non decida diversamente. 7. Le lingue ufficiali della Commissione sono l'inglese, lo spagnolo ed il francese. 8. La Commissione adotta il regolamento interno ed il regolamento finanziario necessario all'esercizio delle sue funzioni. 9. La Commissione sottopone ogni due anni alle Parti contraenti un rapporto sui suoi lavori e sulle sue conclusioni e le informa a loro richiesta, di ogni questione inerente agli obiettivi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artiii · fonte del testo

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