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Miscellanea
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984
Legge 4 giugno 1997, n. 169
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione
- Aggiornato al
- 20 giugno 1997
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 51
- Art. iAnnesso I CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO…
- Art. iiArticolo II Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel…
- Art. iiiArticolo III 1. Le Parti contraenti hanno convenuto di creare e di mantenere in funzione…
- Art. ivARTICOLO IV 1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione la…
- Art. vArticolo V 1. Sara' istituito in seno alla Commissione, un Consiglio che includera' il…
- Art. viArticolo VI Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la…
- Art. viiArticolo VII La Commissione nomina un Segretario esecutivo la durata del cui mandato e' a…
- Art. viiiArticolo VIII 1.a) La Commissione e' abilitata ad adottare raccomandazioni sulla base dei…
- Art. ixARTICOLO IX 1. Le Parti contraenti hanno convenuto di adottare ogni disposizione…
- Art. xARTICOLO X 1. La Commissione adotta un bilancio di spese della Commissione per il periodo…
- Art. xiARTICOLO XI 1. Le Parti contraenti hanno convenuto che debbano esservi rapporti di lavoro…
- Art. xiiARTICOLO XII 1. La presente Convenzione rimane in vigore per dieci anni ed in seguito…
- Art. xiiiARTICOLO XIII 1. Ogni Parte contraente o la Commissione stessa puo' proporre emendamenti…
- Art. xivARTICOLO XIV 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato…
- Art. xvARTICOLO XV Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per…
- Art. xviARTICOLO XVI L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore…
