ARTICOLO XIII 1. Ogni Parte contraente o la Commissione stessa puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura trasmette a tutte le Parti contraenti una copia certificata conforme del testo di ogni proposta di emendamento. Ogni emendamento che non comporti nuovi obblighi entra in vigore per tutte le Parti contraenti il trentesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tre quarti di esse. Ogni emendamento che comporti nuovi obblighi, ha effetto per ciascuna Parte contraente che lo ha accettato, il novantesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tre quarti delle Parti contraenti e, per ciascuna delle altre, a partire dal momento in cui la Parte lo accetta. Ogni emendamento che, secondo il parere di una o piu' delle Parti contraenti comporti nuovi obblighi e' considerato in quanto tale ed ha effetto secondo le condizioni sopra previste. Un governo che diviene Parte contraente dopo che un emendamento alla presente Convenzione sia stato aperto all'accettazione in virtu' delle disposizioni del presente articolo, e' vincolato dalla Convenzione cosi' come modificata, quanto tale emendamento entra in vigore. 2. Le proposte di emendamento sono depositate presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Le notifiche di accettazione degli emendamenti sono depositate presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxiii · fonte del testo

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