della registrazione internazionale 1. Qualsiasi registrazione internazionale puo' essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformita' dell'articolo 8.7., degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'articolo 8.2.. 2. La rinnovazione non potra' comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale. 3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamera' l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso. 4. Una proroga di sei mesi sara' concessa per la rinnovazione della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art7 · fonte del testo

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