della validita' della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale. 1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilita' di rinnovo alle condizioni fissate all'articolo 7. 2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti. 3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potra' piu' essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, e' stata oggetto di un ritiro, e' giunta a scadenza o e' stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per cio' che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:

  • i)un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,
  • ii)un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base,
  • iii)un'opposizione alla domanda di base si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base e' ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, e' oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sono oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), (oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo. 4. L'Ufficio d'origine notifichera' all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al comma 3., e l'Ufficio internazionale informera' le parti interessate e procedera' ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiedera', se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale dara' corso a tale richiesta.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art6 · fonte del testo

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