1. Il presente Protocollo rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non puo' essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo e' entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente. 5.a) Quando un marchio e' oggetto di una registrazione internazionale che ha validita', nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione puo' depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sara' trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformita' dell'articolo 3.4. o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformita' dell'articolo 3 ter. 2. e, se la registrazione beneficiava di priorita', tale domanda beneficiera' della medesima priorita' a condizione che:

  • i)la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia e' diventata effettiva,
  • ii)i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e
  • iii)la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.
  • b)Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che e' oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non e' piu' abilitato a depositare domande internazionali in conformita' dell'articolo 2.1.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art15 · fonte del testo

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