[1]' della normativa locale

[2]1. Le Parti concordano che, in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attivita' lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all'attivita' svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali, contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 2. L'autorizzazione affinche' il familiare a carico eserciti un'attivita' lavorativa non implichera' l'esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualita' professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sara' esentato dall'osservanza dei requisiti applicabili. 3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati. 4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.

Testo vigente dal 21 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;166~accordo-art4 · fonte del testo

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