[1]Applicazione della normativa locale

[2]1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 2. Le Parti convengono che, per le attivita' lavorative o professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente. 3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. 4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

Testo vigente dal 26 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-05;53~accordo-art4 · fonte del testo

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