[1]' civili, amministrative e penali

[2]1. Per il familiare a carico autorizzato ad esercitare un'attivita' lavorativa che goda di immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato ricevente, in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 o in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, o in virtu' di qualunque altro accordo internazionale applicabile, detta immunita' non si applichera' in riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attivita' lavorativa. Le Parti concordano che l'assenza di immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa non puo' intendersi come riferita anche all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale sara' necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare, autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. 2. Nel caso di familiari a carico che godano di immunita' dalla giurisdizione penale, in conformita' ai suindicati accordi internazionali, le Parti considereranno quanto segue: (a) Le disposizioni relative all'immunita' dalla giurisdizione penale dello Stato ricevente si continueranno ad applicare per ogni atto che possa costituire reato commesso nel corso dell'attivita' lavorativa. Tuttavia, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' del familiare coinvolto presentatagli dallo Stato ricevente. (b) Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione penale non puo' intendersi come riferita anche all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale sara' necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. 3. In tutti i casi definiti dal presente articolo, l'esame della richiesta e la risposta dello Stato accreditante dovranno essere effettuati nel piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, lo Stato ricevente potra' richiedere la partenza del familiare a carico dal suo territorio.

Testo vigente dal 21 ottobre 2015

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