- Clausola arbitrale

  • a)Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
  • b)Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia e' sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria.
  • c)Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri.
  • d)Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procedera' a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte piu' tempestiva.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art10 · fonte del testo

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