1. In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppatasi negli anni, si da' atto che la Societa' San Marino RTV disporra' di proprie reti di radiodiffusione in ambito televisivo e radiofonico che opereranno in tecnica analogica e/o digitale, allocate all'interno della Repubblica di San Marino. Gli impianti analogici saranno convertiti in digitale secondo quanto definito nel Piano di Ginevra 2006 ed in coordinamento con le Amministrazioni Europee confinanti. 2. Considerando le potenzialita' derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, prevedere la condivisione delle risorse per ampliare i rispettivi bacini d'utenza. La Parte sammarinese, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potra' utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. Essa potra' utilizzare il canale 51, assegnato alla Repubblica di San Marino dal Piano, con possibilita' di estendere il proprio bacino d'utenza oltre ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal suddetto Piano, con illuminazione diretta e/o indiretta, previa verifica di compatibilita' con gli impianti nazionali italiani in esercizio e sulla base di accordi tra operatori sui quali vi sia il consenso delle Amministrazioni competenti. 3. La Repubblica di San Marino non porra' in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006 (canali 7, 26, 30), durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potra' utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino. 4. Qualora richiesto da una delle Parti al fine di migliorare il servizio o per qualsiasi motivo di carattere tecnico, l'altra Parte valutera' l'ipotesi di un trasferimento sul proprio territorio di una parte degli impianti della prima Parte, tenuto conto dei requisiti di ordine tecnico e amministrativo.

Testo vigente dal 19 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164~accordo-art3 · fonte del testo

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