1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo per le societa' che si stabiliscono sul loro territorio. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 3, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate comunitarie delle societa' russe un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle altre societa' comunitarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' comunitarie consociate di societa' di paesi terzi. 3. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 4, conformemente alle sue legislazioni e normative, la Russia concede alle consociate russe delle societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle altre societa' russe oppure, se piu' favorevole, alle societa' russe consociate di societa' di paesi terzi. 4. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, concedono rispettivamente alle filiali delle societa' russe e comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 le societa' stabilite nella Comunita' e in Russia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art28 · fonte del testo

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