salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Dette legislazioni vengono applicate in base alla regola della nazione piu' favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2 del presente accordo. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art14 · fonte del testo

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