1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, e successivamente a scadenze regolari, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione: - le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti lo stabilimento o l'attivita' delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e oggetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 28; - se sia possibile per le Parti assumere: = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle rispettive societa' piu' restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, qualora cio' non sia gia' previsto, o = altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione in settori concordati tra le Parti per quanto riguarda gli impegni assunti all'articolo 28. Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' delle societa' della prima Parte nel territorio dell'altra, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8. 3. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art34 · fonte del testo

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