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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957
Legge 6 dicembre 1960, n. 1637
- Aggiornato al
- 10 gennaio 1961
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. iAccordo tra l'Italia e il Pakistan relativo ai servizi aerei (Roma, 5 ottobre 1957)…
- Art. iiArticolo II. A) Ciascuno dei servizi aerei specificati puo' avere inizio immediatamente o…
- Art. iiiArticolo III. Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto…
- Art. ivArticolo IV. 1. Si riconosce che ciascuna Parte Contraente avra' equi e pari diritti per…
- Art. vArticolo V. A) Le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si scambieranno…
- Art. viArticolo VI. A) Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita…
- Art. viiArticolo VII. A) Ai carburanti, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle…
- Art. viiiArticolo VIII. A) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o revocare…
- Art. ixArticolo IX. A) In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' aeronautiche delle…
- Art. xArticolo X. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare…
- Art. xiArticolo XI. A) Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o…
- Art. xiiArticolo XII. Qualora le Parti Contraenti aderiscano ad una convenzione o ad un accordo…
- Art. xiiiArticolo XIII. Ai fini del presente Accordo: A) Le espressioni "servizio aereo"…
- Art. xivArticolo XIV. A) L'Annesso a questo Accordo deve essere considerato parte integrante…
