Articolo V.

  • A)Le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si scambieranno al piu' presto possibile i dati relativi alle vigenti autorizzazioni concesse alle rispettive imprese designate per l'esercizio di servizi per, attraverso e dal territorio dell'altra Parte Contraente. Tali dati comprenderanno copie delle licenze in vigore e le autorizzazioni di esercizio sulle rotte aeree specificate, nonche' gli emendamenti, gli ordini di esenzione e gli schemi di servizio autorizzati.
  • B)Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che le proprie imprese designate forniscano col massimo preavviso alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente copie degli orari, frequenze, comprese eventuali modifiche di esse, e, a loro richiesta, qualsiasi altro dato importante relativo all'esercizio dei servizi aerei specificati, come pure qualsiasi informazione circa la capacita' fornita su ciascuna, delle rotte specificate ed ogni altra ulteriore informazione rilevante e ragionevole che possa essere richiesta per dimostrare alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente che le disposizioni del presente Accordo sono debitamente osservate.
  • C)Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che le proprie imprese designate forniscano alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, quei dati statistici relativi al traffico effettuato dai propri servizi aerei per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente dai quali si possa rilevare l'origine e la destinazione di tale traffico.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artv · fonte del testo

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