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Impresa
Accordo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma · Legge 24 luglio 1951, n. 1637
- Aggiornato al
- 4 febbraio 1952
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione delle…
- Art. 2Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu'…
- Art. 3I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti…
- Art. 4I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati e che potranno…
- Art. 5I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti…
- Art. 6Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti contraenti sulle…
- Art. 7Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con…
- Art. 8Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti contraenti…
- Art. 9Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni…
- Art. 10Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi…
- Art. 11Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o piu' porti…
- Art. 12Le navi italiane, le quali entrino in un porto della Unione delle Repubbliche Sovietiche…
- Art. 13Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle…
- Art. 14La nazionalita' delle navi sara' accettata secondo le leggi del Paese al quale la nave…
- Art. 15Le disposizioni del presente Trattato non si estendono: a) all'esercizio dei servizi…
- Art. 16Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei…
- Art. 17Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per…
- Art. 18L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avra' in Italia la sua Rappresentanza…
- Art. 19Le persone giuridiche e le societa' commerciali, costituite sul territorio di una delle…
- Art. 20Le disposizioni del presente Trattato non si estendono: a) ai vantaggi gia' accordati o…
- Art. 21Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa…
- Art. 22Il presente Trattato avra' la durata di cinque anni, sara' ratificato nel piu' breve…
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