I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nei territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali piu' elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dai Paese di origine. Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reimballaggio o a deposito nei magazzini.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari