1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applichera' ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione. 2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adoperera' per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sara' stato ottenuto lo Stato Contraente lo notifichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applichera' al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale. 3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art15 · fonte del testo

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