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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 · Legge 18 giugno 2003, n. 160
- Aggiornato al
- 7 luglio 2003
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA…
- Art. 2Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa…
- Art. 4Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla…
- Art. 6Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e…
- Art. 7richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita…
- Art. 8Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria…
- Art. 9Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure…
- Art. 10I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono…
- Art. 11Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte…
- Art. 12Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le…
- Art. 13Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazioni richiesti…
- Art. 14Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo…
- Art. 15Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 16dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti…
- Art. 17L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di…
- Art. 18Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati…
- Art. 20presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi'…
- Art. 21presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione…
- Art. 22presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
- Art. 23richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del…
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